In relazione all’esenzione prevista dall’art. 2.7d del Regolamento REACH per le sostanze recuperate all’interno della Comunità per le quali sia già stata registrata la corrispondente sostanza vergine evidenziamo che, ai sensi della citata Linea guida ECHA, Versione 2 del maggio 2010 (pag. 19), i destinatari di sostanze recuperate esenti dalla registrazione non riceveranno il numero di registrazione; ciononostante alcuni utilizzatori a valle della sostanza lo richiedono per ragioni di tranquillità o esigenze di mercato.
Allo stesso modo, sempre la Guida ECHA (pag. 14) evidenzia che i generatori di una sostanza recuperata di norma non riceveranno, dal fabbricante della sostanza vergine corrispondente, una SDS (Scheda di dati di Sicurezza) dato che non svolgono il ruolo di utilizzatori a valle della sostanza e che quando un materiale diventa rifiuto si interrompono le informazioni relative alla catena di approvvigionamento della sostanza registrata a monte. La Guida prevede tuttavia che il generatore della sostanza recuperata prepari indipendentemente una SDS, utilizzando le informazioni disponibili sul sito internet dell’ECHA, o chieda il permesso ai proprietari delle SDS delle sostanze vergini per l’uso delle stesse, il tutto senza violare alcun diritto di proprietà. Le informazioni necessarie per la preparazione di una SDS sono contenute nell’art. 31 e nell’allegato II del Regolamento REACH.
Tutta la situazione sopra descritta evidenzia come gli utilizzatori di materiali recuperati si trovino ad acquistare sostanze per cui sono disponibili un numero inferiore di informazioni rispetto a quelle vergini, con le relative implicazioni negative dal punto di vista commerciale: sulla questione i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico si sono dimostrati favorevoli alla ricerca di una soluzione che non penalizzi, da un punto di vista concorrenziale, l’impiego dei materiali ottenuti dal recupero, considerate le priorità fissate dalla stessa Comunità in materia di gestione dei rifiuti.
In relazione alla problematica di dimostrare l’identità della sostanza recuperata con la relativa sostanza vergine, i rappresentanti del Ministero, nel ribadire la validità del principio generale 80/20 con riguardo alla percentuale ammessa di impurità, hanno messo in risalto che la quota di impurezze e/o dei contaminanti non deve comunque mutare la classificazione della sostanza, in particolare sotto il profilo della pericolosità (v. pag. 11 Guida ECHA). La Guida (pag. 16) individua una serie di modalità su cui l’operatore del recupero può basare la propria valutazione sull’identità della sostanza e specifica che “una valutazione analitica caso per caso del materiale recuperato deve essere svolta solo se tutte le altre fonti di informazioni non riescono a fornire informazioni sufficienti”.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra, Vi rinnoviamo l’invito a segnalarci eventuali problematiche specifiche che scaturiscano dall’applicazione del Regolamento e delle indicazioni contenute nella Guida ECHA in particolare quelle non risolte dall’help desk, onde poter provvedere alla segnalazione delle stesse a Confindustria ed ai Ministeri competenti.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco